Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002

relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L155 del 14 giugno 2002

La Commissione delle Comunità Europee,

[omissis]

ha adottato il presente regolamento:

Art. 1

1. Ferme restando le disposizioni della direttiva 2000/13/CE, il presente regolamento stabilisce le norme di commercializzazione per il commercio al dettaglio, specifiche per gli oli d'oliva e gli oli di sansa di oliva di cui al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE.

2. Ai fini del presente regolamento, per "commercio al dettaglio" si intende la vendita al consumatore finale di uno degli oli di cui al paragrafo 1, presentato come tale o incorporato in un prodotto alimentare.

Art. 2

Gli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono presentati al consumatore finale preimballati in imballaggi della capacità massima di cinque litri. Tali imballaggi sono provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione e recano un'etichettatura conforme alle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 6. Tuttavia, per gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o altre collettività simili, gli Stati membri possono fissare una capacità massima degli imballaggi superiore a cinque litri, in funzione del tipo di stabilimento di cui trattasi.

Art. 3

L'etichetta degli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, oltre alla denominazione di vendita conformemente all'articolo 35 del regolamento n. 136/66/CEE, reca, in caratteri chiari e indelebili, l'informazione seguente sulla categoria di olio:

  1. per l'olio extra vergine di oliva: "olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici"
  2. per l'olio di oliva vergine: "olio d'oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici"
  3. per l'olio di oliva - composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini: "olio contenente esclusivamente oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive"
  4. per l'olio di sansa di oliva: "olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l'estrazione dell'olio d'oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive", oppure "olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive".

Art. 4

1. La designazione dell'origine può figurare sull'etichetta unicamente per l'olio extra vergine d'oliva e per l'olio d'oliva vergine di cui al punto 1, lettere a) e b), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, alle condizioni previste ai paragrafi da 2 a 6. Ai fini del presente regolamento, per "designazione dell'origine" si intende l'indicazione di un nome geografico sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso acclusa.

2. La designazione dell'origine è possibile a livello regionale per i prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CE) n. 2081/92. Tale designazione è disciplinata dalle norme ivi previste. Negli altri casi, la designazione dell'origine è costituita dall'indicazione di uno Stato membro o della Comunità o di un paese terzo.

3. Non sono considerati come una designazione dell'origine soggetta alle disposizioni del presente regolamento il nome del marchio o dell'impresa, la cui domanda di registrazione sia stata presentata al più tardi il 31 dicembre 1998 conformemente alla direttiva 89/104/CEE o al più tardi il 31 maggio 2002 conformemente al regolamento (CEE) n. 40/94.

4. Per le importazioni da un paese terzo, la designazione dell'origine è disciplinata dagli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

5. La designazione dell'origine che indica uno Stato membro o la Comunità corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio. Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio, la designazione dell'origine comporta la dicitura seguente: "Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in (designazione della Comunità o dello Stato membro interessato) da olive raccolte in (designazione della Comunità, dello Stato membro o del paese interessato)".

6. Nel caso di tagli di oli extra vergini di oliva o di oli di oliva vergini provenienti in misura superiore al 75 % da uno stesso Stato membro o dalla Comunità, ai sensi del paragrafo 5, primo comma, può essere indicata l'origine prevalente, seguita dall'indicazione della percentuale minima, pari o superiore al 75 %, che proviene effettivamente da tale origine prevalente.

Art. 5

Tra le indicazioni facoltative che possono figurare sull'etichetta di un olio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quelle citate nel presente articolo sono soggette rispettivamente ai seguenti obblighi:

  1. l'indicazione "prima spremitura a freddo" è riservata agli oli d'oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con una prima spremitura meccanica della pasta d'olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;
  2. l'indicazione "estratto a freddo" è riservata agli oli d'oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d'olive;
  3. le indicazioni delle caratteristiche organolettiche possono figurare, esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo d'analisi previsto dal regolamento (CEE) n. 2568/91;
  4. l'indicazione dell'acidità o dell'acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 2568/91.

Art. 6

1. Se è riportata nell'etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, la presenza di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in una miscela di olio d'oliva e di altri oli vegetali, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita della miscela in questione è la seguente: "Miscela di oli vegetali (o nomi specifici degli oli vegetali) e di olio d'oliva", seguita immediatamente dall'indicazione della percentuale di olio d'oliva nella miscela. La presenza dell'olio d'oliva può essere indicata nell'etichetta delle miscele di cui al primo comma attraverso immagini o simboli grafici unicamente se la percentuale di olio d'oliva è superiore al 50%.

2. Ad eccezione dei casi previsti dai regolamenti specifici relativi a taluni prodotti contenenti olio d'oliva, se è riportata nell'etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, la presenza di olio d'oliva in un prodotto alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita del prodotto alimentare è seguita direttamente dall'indicazione della percentuale di olio d'oliva aggiunto, rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare. L'indicazione della percentuale di olio di oliva aggiunto rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare può essere sostituita dalla percentuale di olio d'oliva aggiunto rispetto al peso totale delle materie grasse, con l'aggiunta dell'indicazione: "percentuale di materie grasse".

3. In caso di presenza di olio di sansa d'oliva, si applicano mutatis mutandis i paragrafi 1 e 2, sostituendo i termini "olio d'oliva" con i termini "olio di sansa di oliva".

Art. 7

Su richiesta dello Stato membro nel quale è stabilita l'impresa di produzione, condizionamento o vendita che figura nell'etichetta, l'interessato fornisce la giustificazione delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, sulla base di uno o più dei seguenti elementi:

  1. dati di fatto o dati scientificamente provati
  2. risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi
  3. informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative comunitarie e/o nazionali.

Lo Stato membro interessato ammette una tolleranza tra le indicazioni previste agli articoli 4, 5 e 6, riportate nell'etichetta, da un lato, e le conclusioni stabilite in base alle giustificazioni presentate e/o ai risultati di controperizie, dall'altro, tenendo conto della precisione e della ripetibilità dei metodi e della documentazione presentata, nonché, se del caso, della precisione e della ripetibilità delle controperizie effettuate.

Art. 8

1. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri e gli interessati che ne facciano domanda, il nome e l'indirizzo degli organismi incaricati del controllo dell'applicazione del presente regolamento.

2. Lo Stato membro nel quale è stabilita l'impresa di produzione, condizionamento o vendita che figura nell'etichetta, in seguito ad una richiesta di verifica preleva i campioni entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda e verifica la veridicità delle indicazioni figuranti sull'etichetta contestata. Tale domanda di verifica può essere trasmessa:

  1. a) dai servizi competenti della Commissione
  2. b) da un'organizzazione di operatori riconosciuta dallo Stato membro a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio (1)
  3. c) dall'organismo di controllo di un altro Stato membro.

3. La domanda di cui al paragrafo 2 è corredata di ogni informazione utile alla verifica richiesta, segnatamente:

  1. la data del prelievo o dell'acquisto dell'olio
  2. il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello stabilimento nel quale ha avuto luogo il prelievo o l'acquisto dell'olio
  3. il numero di partite in questione
  4. la copia di tutte le etichette che figurano sull'imballaggio dell'olio
  5. i risultati delle analisi o delle altre controperizie che indicano i metodi utilizzati nonché il nome e l'indirizzo del laboratorio o dell'esperto in questione
  6. se del caso, il nome e l'indirizzo del fornitore dell'olio, dichiarato dallo stabilimento di vendita.

4. Lo Stato membro interessato informa il richiedente entro la fine del terzo mese successivo a quello della presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 del numero di riferimento attribuito alla sua domanda e del seguito ad essa accordato.

Art. 9

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, comprese quelle concernenti il regime di sanzioni per assicurare il rispetto del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure prese a tale riguardo entro il 31 dicembre 2002, nonché le successive modifiche eventualmente apportate a tali misure entro la fine del mese successivo al mese di adozione.

2. Per le verifiche delle indicazioni di cui agli articoli 5 e 6, gli Stati membri interessati possono stabilire un regime di riconoscimento delle imprese i cui impianti di condizionamento sono situati sul loro territorio. Il riconoscimento è obbligatorio per le indicazioni di cui all'articolo 4. Il riconoscimento e l'identificazione alfanumerica sono concessi a tutte le imprese che ne fanno domanda e che soddisfano i seguenti requisiti:

  1. dispongono di impianti di condizionamento
  2. si impegnano a raccogliere e conservare gli elementi giustificativi previsti dallo Stato membro, conformemente all'articolo 7
  3. dispongono di un sistema di magazzinaggio che consenta, con soddisfazione dello Stato membro, di accertare la provenienza degli oli che recano una designazione di origine.

L'etichetta riporta, se del caso, l'identificazione alfanumerica dell'impresa di condizionamento riconosciuta.

3. Lo Stato membro può continuare a considerare riconosciute le imprese di condizionamento riconosciute ai fini dell'indicazione dell'origine in virtù del regolamento (CE) n. 2815/98, le quali soddisfano i requisiti di riconoscimento per la campagna 2001/2002.

Art. 10

Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, per l'anno precedente, una relazione relativa alle seguenti informazioni:

  1. le domande di verifica ricevute in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2
  2. le verifiche effettuate e quelle che sono state avviate nel corso di campagne precedenti e sono ancora in corso
  3. il seguito dato alle verifiche effettuate e le sanzioni applicate.

La relazione presenta tali informazioni per anno di svolgimento delle verifiche e per categoria d'infrazione. Se del caso, indica le difficoltà particolari incontrate e i miglioramenti suggeriti per i controlli.

Art. 11

All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2815/98, la data "30 giugno 2002" è sostituita dalla data "31 ottobre 2002".

Art. 12

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Esso si applica a decorrere dal 1º novembre 2002.
Gli articoli 2 e 3, l'articolo 5, lettere a), b) e d), e l'articolo 6 si applicano a decorrere dal 1º novembre 2003.
L'articolo 5, lettera c), si applica a decorrere dal 1º novembre 2004.
L'articolo 11 si applica a decorrere dal 1º luglio 2002.
Tuttavia, i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica prima del 1º novembre 2003 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2002.

Per la Commissione
Franz
Fischler
Membro della Commissione


NOTE. Art. 12, paragrafo 2: da ultimo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1176/2003.